Statuto

 

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la

"CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA",

 

di seguito denominata "Camera". 

 

L'organismo, a carattere associativo senza fini di lucro, ha sede in 

Caserta al Corso Trieste, n. 83.

 E' espressamente vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali variazioni di sede, in Caserta, non costituiranno modificazioni al presente Statuto.

Per favorire una capillare presenza sul territorio, la Camera potrà approvare la fondazione di Sezioni distrettuali, ad iniziativa di un significativo numero di Imprese e/o di Enti che ne condividano appieno gli scopi e le modalità operative, sulla base di appositi regolamenti preventivamente approvati dall'Assemblea della Camera e conformemente alle vigenti nor­mative in materia di Camere di Commercio italo-estere.

 

Art. 2

SCOPI

 

La Camera, mantenendo i collegamenti con le Rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Macedonia in Italia, nonché con le altre Autorità ed Enti competenti, si propone di attuare le seguenti iniziative:

a. promuovere ed intensificare le relazioni commerciali, finanziarie e culturali, nonché i rapporti di collaborazione economico-tecnica fra Enti, Autorità ed Imprese Italiane e della Repubblica di Macedonia; 

b. raccogliere, elaborare e diffondere notizie e dati aggior­nati sulla situazione economica e generale esistente, nonché sull' andamento degli interscambi reciproci;

c. acquisire, analizzare e diffondere fra gli Associati in­formazioni di carattere normativo, giuridico e regolamentare inerenti gli scambi e la cooperazione, con particolare riguardo per la disciplina doganale, valutaria e fiscale;

d. interpretare e corrispondere alle esigenze, le istanze e le proposte delle imprese associate relativamente allo svi­luppo delle relazioni sub a); 

e. avviare e mantenere contatti e relazioni con Autorità ed Enti economici e socioculturali in ordine a problemi dell'interscambio, svolgendo nel contempo attività di assistenza e tutela a favore degli associati;

f. fornire analisi e studi di mercato;

g. promuovere la diffusione della lingua, della cultura del costume italiano nella Repubblica di Macedonia e macedone in Italia; 

h. l'azione dell'Associazione potrà estendersi a Paesi limi­trofi e/o con caratteristiche geo economiche omogenee.

Art. 3

ADESIONI

Possono aderire alla Camera gli Enti, le Imprese e le persone fisiche interessati alle relazioni economiche e culturali fra l'Italia e gli Stati interessati. 

Art. 4

SOCI

Le domande di ammissione in qualità di socio vanno presentate per iscritto al Presidente della Camera che le sottopone al Consiglio Direttivo nella riunione successiva, per la delibe­ra di accettazione.

I Soci sono tenuti al versamento di un canone annuo, fissato dall'Assemblea.

Potrà essere creata, accanto a quella dei Soci ordinari, una categoria di Soci sostenitori, a fronte di un canone associa­tivo maggiore.

I Soci Effettivi, in regola con i versamenti dei contributi associativi, esercitano nelle assemblee della Camera il di­ritto di voto e possono farsi rappresentare mediante delega da altro socio effettivo che potrà essere portatore al massi­mo di una delega.

L'assemblea potrà altresì nominare, per particolari meriti, uno o più Soci Emeriti. Questi partecipano alle successive assemblee con voto.

I soci costituenti saranno qualificati come soci Fondatori; tra essi, purché ancora presenti nell'Associazione, sarà at­tribuito almeno un posto nel Comitato Direttivo. Le categorie di Soci sono pertanto: Fondatori, Ordinari, So­stenitori, Emeriti.

Art. 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

L’adesione alla Camera impegna inizialmente il socio, quale socio ordinario, per un biennio, trascorso tale periodo, il socio che intendesse dare le di­missioni deve darne preavviso scritto al Presidente della Ca­mera almeno tre mesi prima della fine del corrispondente anno solare. Il rapporto associativo verrà in tal caso a cessare; con il 31 dicembre dello stesso anno.

I soci hanno diritto di:

1) utilizzare i servizi della Camera, previsti nel presente Statuto o deliberati dal Consiglio;

2) partecipare attraverso ì propri rappresentanti alla ge­stione della Camera;

3) dimettersi dalla Camera;

4) avere restituiti, in caso di dimissione oppure di espulsione oppure di scioglimento della Camera, i beni dati in comodato all' Ente.

I soci hanno l’obbligo di:

1) assicurare alla Camera i mezzi necessari, nei limiti delle quote annuali;

2) partecipare alla gestione delle attività, tramite i propri rappresentanti;

3) adempiere agli obblighi assunti con il presente atto e per le decisioni degli Organi della Camera;

4) pagare eventuali servizi richiesti ad personam dalla Camera per loro conto;

5) garantire gli eventuali obblighi assunti dalla Camera per loro conto.

Art. 6

DECADENZA ED ESCLUSIONE

Sono cause di decadenza dalla qualifica dì socio:

1) l’esclusione, in seguito a comportamenti contrastanti con gli scopi e le finalità dell’Organismo;

2) il decesso del socio, persona fisica; la cessazione a qualsiasi titolo della Impresa o dell'Ente Associato;

3) la perdita dei diritti civili.

L'esclusione prevista dal paragrafo a) del presente articolo viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Camera con una maggioranza di almeno 2/3 dei suoi membri. Il relativo prov­vedimento dettagliatamente motivato dovrà essere portato a conoscenza dell'Assemblea nella successiva seduta.

Art. 7

ORGANI

Sono organi della Camera:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei revisori;

i Probiviri.

Art. 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata, con preavviso di dieci giorni, alme­no una volta l'anno, entro il mese di marzo.

Essa:

a. approva il programma generale di attività;

b. approva il conto consuntivo e il bilancio di previsione, predisposti dal Consiglio;

c. determina il numero dei componenti il Consiglio e ne elegge ì membri, per un quinquennio;

d. nomina, per un triennio, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre soci o da tre professionisti esterni;

e. delibera sulle modifiche di Statuto e sull'eventuale scioglimento della Camera;

f. delibera sulla costituzione dì Sezioni distrettuali della Camera ed approva i relativi regolamenti.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza assoluta dei Soci e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. Il voto è singolo e paritario. Le convocazioni sono effettuate con lettera raccomandata e con preavviso di almeno 10 giorni.

Per le deliberazioni sub e) si richiede anche in seconda con­vocazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci, comprese le deleghe.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

La Camera è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, eletti dall' Assemblea con le modalità di cui al precedente articolo.

Il numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo Ipotrà essere portato a nove membri qualora gli associati siano in numero superiore a trenta.

I membri del Consiglio durano in carica un quinquennio e sono tenuti a partecipare personalmente alle riunioni collegiali, pena la decadenza dall’incarico, qualora dovessero risultare, assenti per tre volte consecutive, senza giustificato motivo. Essi sono rieleggibili.

Alle Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, se soci fondatori o emeriti, spetta designare un proprio rappresentante in seno al suddetto Consiglio.

Tali rappresentanti si aggiungono al numero dei Consiglieri esistenti.

Art. 10

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo compete:

a. eleggere tra ì propri membri il Presidente, due Vice Pre­sidenti (dei quali uno con delega all'amministrazione ed uno per lo sviluppo dei programmi). Essi costituiscono l'Ufficio di Presidenza, che è delegato ad eseguire i deliberati del Consiglio;

b. attuare il programma della Camera e, tramite l'Ufficio dì Presidenza, dare esecuzione alle proprie deliberazioni;

c. predisporre con il responsabile amministrativo gli schemi di bilancio e le altre proposte di delibere assembleari

d. convocare l'assemblea almeno una volta l’anno o, in via straordinaria, quando almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta;

e. adottare ì provvedimenti riguardanti la Segreteria Genera­le ed ogni altra decisione che non rientri nella competenza degli altri Organi;

f. adottare provvedimenti concernenti la struttura interna, ivi compresa la possibilità di istituire Comitati, Sezioni, Staff, Gruppi, Delegazioni, etc.;

g. nomina il Segretario Generale della Camera. I membri del Consiglio Direttivo ed i Soci non sono tenuti ad alcuna responsabilità individuale per impegni assunti dalla Camera i quali saranno garantiti esclusivamente da quest’ul­tima.

 

Art. 11

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei membri e con il voto favorevole della metà più uno dei membri presenti: in caso di parità dì voti, decide quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente allo sviluppo.

 

Art. 12

IL PRESIDENTE

 

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza della Camera per tutti gli affari inerenti le attività dell'Associazione. Egli, in caso di urgenza, agisce con i poteri del Consiglio al quale riferirà alla prima seduta.

Gli atti di pagamento sono sottoscritti congiuntamente dal Responsabile Amministrativo Contabile e dal Presidente o dal Vice Presidente Delegato all'Amministrazione.

Art. 13

PROBIVIRI

 

Il Consiglio dei Probiviri è costituito da tre membri scelti dall'Assemblea tra Associati o esterni, con particolari qua­lità morali e professionali.

Al Consiglio sono affidate in prima istanza le questioni as­sociative ed, in particolare, eventuali contrasti tra gli as­sociati.

 

Art. 14

REVISORI DEI CONTI

 

Il Collegio dei Revisori, composto da tre Soci o tre Profes­sionisti contabili, vigila sulla contabilità della Camera e collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. L'incarico è gratuito, se svolto da Soci ai quali verranno comunque riconosciute le spese per l'espleta­mento dell'incarico. La partecipazione dì Enti pubblici com­porta l'assegnazione di un revisore indicato tra essi, previa concertazione.

 

Art. 15

SEGRETARIO GENERALE

 

Al Segretario Generale è affidata la direzione amministrativa della Camera e partecipa a tutte le riunioni degli Organi, salvo a quelle dei revisori.

Attua gli indirizzi, le disposizioni e i programmi del Consiglio.

Assiste il Consiglio ed il Presidente nell'esercizio delle funzioni Camerali.

E' nominato e revocato dai Consiglio Direttivo, del quale non può esserne membro.

 

Art. 16

AMMINISTRAZIONE CONTABILE

 

L'amministrazione e la contabilità sono curate dal Responsa­bile Amministrativo della Camera, sotto la vigilanza dei Re­visori dei conti.

Il Responsabile Amministrativo Contabile firma gli atti ammi­nistrativi e contabili, congiuntamente con il Presidente del­la Camera o con il Vice Presidente delegato all' Amministra­zione.

Art. 17

GRATUITA' DELLE CARICHE

 

Le cariche degli Amministratori sono gratuite. La rifusione delle spese di viaggio e missione o comunque connesse agli incarichi dovrà essere preventivamente autorizzata o ratifi­cata dal Consiglio, su dettagliata documentazione di spesa.

 

Art. 18

RINVIO AL CODICE CIVILE

 

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le nor­me del Codice Civile e dell'ordinamento italiane.

In caso di scioglimento, le eventuali attività dì bilancio residue saranno devolute per finalità di promozione dell'in­terscambio e della collaborazione economica con lo Stato Ma­cedone.

Art. 19

SEZIONI TERRITORIALI

 

Le Sezioni Territoriali, previste dall'art. 1, 3° comma dello Statuto, assumono il ruolo di delegazioni distrettuali.

L'Italia, ai fini del presente atto, viene suddivisa in cin­que distretti:

Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta);

Nord-Est (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adi­ge, Emilia Romagna);

Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria);

Sud (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia);

Isole (Sardegna, Sicilia).

Ciascun distretto, per quanto riguarda gli scopi, la rappre­sentanza, le Assemblee, le norme che regolano l'ammissione dei soci e tutto quanto altro previsto dalla legge, è retto dal proprio regolamento, preventivamente approvato dall'As­semblea dei soci di cui all'art. 1

Il Regolamento di ogni Distretto si rifà negli elementi costitutivi a quelli previsti dallo Statuto della "Camera di Commercio Italiana per la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia" con sede a Caserta.

Le Sezioni prenderanno il nome di "Delegazione della Camera di Commercio Italiana per la Repubblica di Macedonia".

 

Art. 20

DISPOSIZIONI FINALI

 

Ai fini della datazione delle attività in favore degli scopi dell'Associazione si assumono come effettuati dall’Associa­zione ì progetti già posti in essere dall'Associazione recan­te la denominazione e la Sede costituita il 2 Gennaio 2008 {registrata all'Agenzia delle Entrate di Caserta il 7 Gennaio 2008), ferma restante l'autonoma e piena responsabilità degli impegni assunti da quella Associazione e dai suoi Rappresen­tanti fino alla data odierna."